Cass. pen. n. 45625 del 25 novembre 2003

Testo massima n. 1


I delitti di estorsione e turbata libertà degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli artt. 629 e 353 c.p., possono concorrere formalmente, in quanto le due norme infatti hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.

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