Cass. pen. n. 391 del 09 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Condizioni - Fattispecie.


In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 53657 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

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