Cass. pen. n. 39128 del 4 novembre 2025
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Misure alternative alla detenzione - Preclusione per il condannato per evasione - Esclusione - Valutazione della sua personalità - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
L'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere non può essere automaticamente esclusa in ragione della precedente condanna dell'istante per il delitto di evasione, dovendo il giudice sempre procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, alla luce dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto presidenziale di inammissibilità della richiesta, adottato "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, peraltro, la decisione avrebbe dovuto essere assunta nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST.
Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Costituzione art. 27 com. 3