Cass. pen. n. 39136 del 11 novembre 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
Udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen - Modifica dell’imputazione comportante l'applicabilità della pena dell’ergastolo - Giudizio immediato - Ordinanza della corte d’assise di restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione del giudizio abbreviato - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
È abnorme l'ordinanza con la quale la corte d'assise, investita del giudizio immediato per un reato punibile con la pena dell'ergastolo, ritenendo irrituale la contestazione di una circostanza aggravante comportante tale sanzione, effettuata dal pubblico ministero all'inizio dell'udienza camerale fissata, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, restituisca gli atti al giudice per le indagini preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, trattandosi di provvedimento che determina l'indebita regressione del procedimento ad una fase precedente già esauritasi, e che impone la celebrazione del rito speciale, mai formalmente ammesso, in un caso non consentito dalla legge.
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 575
Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.