Cass. pen. n. 39139 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


Non integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale i pagamenti tra società infragruppo riconducibili all'operatività del contratto di "cash pooling", purché i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28508 del 2013

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 com. 3
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 2497

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