Cass. civ. n. 3917 del 13 febbraio 2024
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio - Diretta ed esclusiva - Limitazione alla colpa grave - Esclusione - Fattispecie.
La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall'art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2236
Cod. Proc. Civ. art. 64