Cass. civ. n. 2651 del 28 aprile 1982
Testo massima n. 1
L'art. 1180 c.c., nel prevedere che il creditore non può rifiutare l'adempimento offerto dal terzo se non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, presuppone identità della prestazione offerta con quella da eseguire. (Nella specie, si è ritenuto che il creditore aveva legittimamente rifiutato la prestazione offerta dal terzo a condizioni economiche più onerose).
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