Cass. pen. n. 3369 del 23 gennaio 2013
Testo massima n. 1
Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.