Cass. pen. n. 39341 del 26 giugno 2023

Testo massima n. 1


609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30147 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 165 com. 5; Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1; Legge 27/06/2013 num. 77; Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

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