Cass. civ. n. 3939 del 13 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Norme integrative contenute in regolamento edilizio - Efficacia tra privati - Condizioni - Approvazione da parte degli organi competenti e pubblicazione - Necessità - Conseguenze.
In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 873
Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.