Cass. civ. n. 3941 del 16 febbraio 2025

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE


Art. 779 c.c. - Applicabilità all'amministrazione di sostegno - Obbligo di presentazione del rendiconto - Compatibilità.


L'art. 779 c.c. prevede una speciale e temporanea incapacità a ricevere la donazione da parte di colui che ha rivestito l'incarico di tutore o protutore del donante, se non è prima approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto e la medesima incapacità, in virtù dell'art 411 c.c., si applica anche all'amministratore di sostegno, ogniqualvolta i compiti allo stesso demandati richiedono la presentazione di un rendiconto, trattandosi di disposizione diretta a salvaguardare la regolarità e la trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 779
Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 6079/2020

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