Cass. pen. n. 39450 del 23 ottobre 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE


Delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Condotta di "porre in commercio" - Contenuto - Perfezionamento - Individuazione - Fattispecie.


Nel delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la condotta di "porre in commercio", in quanto alternativamente prevista a quella del "porre in vendita", comprende qualunque attività di immissione e di gestione degli alimenti nel circuito della distribuzione, senza implicare il contatto diretto con i consumatori, sicché il reato si perfeziona con la commercializzazione, coincidente col momento in cui la merce fuoriesce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. (Fattispecie relativa a condotta di stoccaggio, trasporto e consegna di carni macellate alla grande distribuzione, in cui la Corte ha precisato che la condotta di cui all'art. 516 cod. pen., se caratterizzata da dolo, assorbe quella contravvenzionale prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 516
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 8662/1998

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