Cass. civ. n. 3947 del 16 febbraio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE
Acquisizione di documenti da parte del consulente - Precedente richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - Fatti principali - Nullità - Esclusione.
Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 198
Cod. Proc. Civ. art. 210