Cass. pen. n. 39485 del 06 settembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - IN GENERE - Persona incaricata di un ufficio elettivo per diretta investitura popolare - Divieto di dimora nel luogo in cui ha sede l'ufficio - Applicabilità - Ragioni.
È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, in quanto il divieto di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non può essere interpretato nel senso che esso introduca un "salvacondotto" cautelare, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST.