Cass. pen. n. 39526 del 20 giugno 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE
Lesioni colpose, anche gravi, cagionate nell’esercizio dell’attività di parrucchiere – Violazione delle norme relative agli infortuni sul lavoro o all’igiene sul lavoro - Esclusione - Colpa professionale - Esclusione - Delitto esulante dalla competenza del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 - Sussistenza - Competenza per materia - Indicazione.
La causazione a una cliente di lesioni colpose anche gravi, avvenuta nello svolgimento dell'attività di parrucchiere, non è riconducibile, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, né all'area degli infortuni sul lavoro, in assenza di un rapporto lavorativo con la parte lesa, né alla nozione di "colpa professionale", che rimanda ai soli esercenti di una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., sicchè la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST.
Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2229