Cass. civ. n. 3954 del 09 febbraio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Caparra o multa penitenziale - Caparra confirmatoria - Differenze - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale e l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1386
Cod. Civ. art. 1373 com. 3