Cass. civ. n. 3954 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Caparra o multa penitenziale - Caparra confirmatoria - Differenze - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.


La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale e l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6577 del 1988

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1386
Cod. Civ. art. 1373 com. 3

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