Cass. pen. n. 39541 del 22 ottobre 2025

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE


Imprese minori in regime di contabilità semplificata - Esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. - Esclusione - Violazione del predetto obbligo - Conseguenze.


In tema di reati fallimentari, il regime fiscale di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2214
Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

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Conformi: Cass. pen. n. 52219/2014

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