Cass. pen. n. 39582 del 13 novembre 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - PENE DETENTIVE


Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloglotto - Necessità - Omissione - Conseguenze.


La mancata traduzione dell'ordine di esecuzione della pena in una lingua nota allo straniero alloglotto ne determina la nullità e la necessità di rinnovarlo in modo conforme al modello legale, ma detta invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato.

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51

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Conformi: Cass. pen. n. 20768/2018

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