Cass. pen. n. 396 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - Deducibilità nel giudizio di legittimità della condotta susseguente al reato - Possibilità – Condizioni - Valutazione della circostanza sopravvenuta nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata - Necessità – Sussistenza.


La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18029 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Strada art. 133
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

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