Cass. pen. n. 39765 del 27 novembre 2025
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - IN GENERE
Esercizio dell’azione penale - Irretrattabilità - Eliminazione di una circostanza aggravante da parte del pubblico ministero - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero, che l'abbia esercitata, del potere di eliminare, in corso di dibattimento, un'aggravante già oggetto di rituale contestazione, sicché tale irrituale operazione non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devoluta. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che, sul rilievo dell'avvenuta rinuncia, da parte del pubblico ministero, alla già contestata aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio relativa al delitto di furto, aveva dichiarato, senza motivare circa l'insussistenza di tale circostanza, non doversi procedere per mancanza di querela).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.