Cass. pen. n. 39798 del 11 novembre 2025

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE


Pena detentiva irrogata per reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Illegalità della pena - Rilevabilità di ufficio - Sussistenza - Sospensione condizionale della pena inflitta - Conseguenze - Verifica dell’interesse dell'imputato al mantenimento del beneficio o all'irrogazione della pena prevista per i reati di competenza del giudice di pace - Necessità - Ragioni.


L'illegalità della pena detentiva irrogata per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace deve essere rilevata dal giudice procedente anche nel caso di applicazione dell'istituto della sospensione condizionale, e in assenza di sollecitazione delle parti, fermo restando l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, l'interesse dell'imputato a mantenere il beneficio già concesso in riferimento alla pena detentiva o a vedersi inflitta una delle pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, così da assicurare il rispetto del principio del "favor rei".

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Costituzione art. 25 com. 2
Cod. Pen. art. 582 com. 1
Cod. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. B CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 10669/2023

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