Cass. pen. n. 12681 del 25 marzo 2008

Testo massima n. 1


Il delitto di associazione per delinquere è configurabile anche se l'attività illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo, purché con precostituzione di una congrua struttura organizzativa e in vista della consumazione di un numero non determinato e tendenzialmente indefinito di episodi criminosi, sia pure nell'arco di tempo prefissato dagli associati. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe mediante emissione di falsi assegni bancari).

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