Cass. pen. n. 34043 del 11 ottobre 2006

Testo massima n. 1


Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti. (Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento in danno di società finanziarie).

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