Cass. pen. n. 39830 del 15 ottobre 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE
Delitto di crollo colposo di costruzione - Contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni - Criteri distintivi - Indicazione - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo, è essenziale che il cedimento della costruzione, da intendersi quale caduta violenta e improvvisa di essa anche in assenza di disintegrazione delle strutture essenziali, assuma la fisionomia del disastro, quale avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di persone, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, non essendo necessaria, per converso, una tale diffusività, né che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici, di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie relativa ad esplosione causativa del crollo di una parte della costruzione e del danneggiamento delle abitazioni confinanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.).
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 434 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 676 com. 2