Cass. pen. n. 1869 del 26 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Ricorre il delitto di cui all'art. 416 c.p. anche quando l'associazione per delinquere sia costituita — successivamente ad attività delittuosa iniziata con fatti isolati e di semplice concorso — al fine di continuare e rendere durevole tale attività, dimostratasi agevole e proficua.

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