Cass. pen. n. 8539 del 30 luglio 1992

Testo massima n. 1


Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso, perciò per la sussistenza del delitto è irrilevante l'eventuale mancata consumazione dei reati programmati.

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