Cass. pen. n. 2082 del 15 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della prova di partecipazione ad associazione per delinquere la commissione dei delitti ulteriori non significa necessariamente anche partecipazione. Questa richiede la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione come tale, l'affectio societatis, che non deriva dalla semplice esecuzione dei delitti cui la stessa è finalizzata e che possono essere affidati anche ad estranei. L'esecuzione dei delitti programmati può costituire un semplice elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma questa va opportunamente riscontrata e convalidata con elementi autonomi di prova. Se poi l'ulteriore attività delittuosa resta limitata a un solo episodio l'indizio di partecipazione associativa si riduce ulteriormente di valore.