Cass. pen. n. 130 del 12 gennaio 1990

Testo massima n. 1


L'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Come tale, detta figura criminosa non consente — come, d'altronde, tutti i reati di pericolo — l'ipotizzabilità del tentativo. Invero, gli eventuali atti, diretti alla formazione di una associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché, dal loro venire ad esistenza, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico. (Nella specie erano stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego di ritenere l'ipotesi del tentativo, essendo mancata qualsiasi prova in ordine alla consumazione dei reati-fine).

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