Cass. pen. n. 19917 del 9 maggio 2013

Testo massima n. 1


Nel di reato di associazione "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella specie, in relazione ad un'associazione dedita ai furti di auto, è stata ritenuta sussistente l'aggravante nei confronti di un imputato che impartiva direttive ai sodali in ordine alle autovetture da sottrarre ed alle somme da corrispondere dalle vittime dei furti, a titolo estorsivo, per ottenerne la restituzione).

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