Cass. pen. n. 16164 del 21 novembre 1989

Testo massima n. 1


Per ritenere sussistente la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, non è sufficiente l'accordo per la realizzazione di uno o più delitti tra quelli che formano oggetto del comune programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione della volontà dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l'associazione è stata costituita. (Nella specie è stato ritenuto che l'imputato aveva consapevolmente aderito all'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attraverso la complessiva valutazione di una serie di elementi di indubbio valore probatorio).

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