Cass. pen. n. 39543 del 24 settembre 2013

Testo massima n. 1


In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la condotta partecipativa a carico del figlio del capo di una cosca della ndrangheta che aveva assunto il ruolo di gestore di un'impresa familiare, operante nel settore della raccolta dei rifiuti, ritenuta uno strumento fondamentale per l'attuazione del programma criminoso dell'organizzazione).

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