Cass. pen. n. 5549 del 11 aprile 1990

Testo massima n. 1


La costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quelli della costituzione di una organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati; solo in tali circostanze di tempo e di luogo, infatti, divenendo operante la struttura organizzativa e presentandosi quel pericolo che giustifica l'incriminazione, si realizza quel minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del delitto e per la individuazione del luogo di inizio della sua consumazione. (Fattispecie relativa a ritenuta commissione del reato nel territorio dello Stato).

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