Cass. pen. n. 39881 del 01 marzo 2023

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità di sottoscrizione del verbale ad opera della parte - Esclusione.


In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 5011 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114
Cod. Strada art. 186 com. 5

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