Cass. pen. n. 39881 del 1 marzo 2023
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità di sottoscrizione del verbale ad opera della parte - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114
Cod. Strada art. 186 com. 5