Cass. pen. n. 3602 del 23 marzo 1987
Testo massima n. 1
Il delitto di associazione per delinquere non è assorbito dalla speciale aggravante prevista dalla legge doganale (quando il colpevole sia associato per commettere delitto di contrabbando). A tale soluzione si perviene analizzando il dettato legislativo (che prevede espressamente la ricorrenza del delitto di associazione e dell'aggravante di contrabbando) e la struttura autonoma dei due reati. L'una, l'associazione, è reato di mero pericolo a tutela dell'ordine pubblico e si consuma con il solo vincolo in un programma criminoso indipendentemente dall'esecuzione dei delitti esplicativi di esso; l'altro, il contrabbando, è reato di danno e posto a tutela dei diritti erariali dello Stato per cui la relativa aggravante è configurata per la maggiore pericolosità insita nella partecipazione di associati per delinquere.
Testo massima n. 2
L'art. 38 bis D.M. 8 luglio 1924 punisce l'associazione in fabbricazione clandestina di alcool con la pena da tre mesi a tre anni, mentre l'ulteriore attività associativa in tema di circolazione di alcool clandestino ricade sotto la norma generale dell'art. 416 c.p. ed è punita più gravemente. Ciò premesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza, sollevata per la disparità di trattamento sanzionatorio ricordato, perché, stante la specificità delle norme confrontate, non è consentito porre un problema di differenza di trattamento rispetto ad ipotesi di fatto diverse.