Cass. pen. n. 3602 del 23 marzo 1987

Testo massima n. 1


Il delitto di associazione per delinquere non è assorbito dalla speciale aggravante prevista dalla legge doganale (quando il colpevole sia associato per commettere delitto di contrabbando). A tale soluzione si perviene analizzando il dettato legislativo (che prevede espressamente la ricorrenza del delitto di associazione e dell'aggravante di contrabbando) e la struttura autonoma dei due reati. L'una, l'associazione, è reato di mero pericolo a tutela dell'ordine pubblico e si consuma con il solo vincolo in un programma criminoso indipendentemente dall'esecuzione dei delitti esplicativi di esso; l'altro, il contrabbando, è reato di danno e posto a tutela dei diritti erariali dello Stato per cui la relativa aggravante è configurata per la maggiore pericolosità insita nella partecipazione di associati per delinquere.

Testo massima n. 2


L'art. 38 bis D.M. 8 luglio 1924 punisce l'associazione in fabbricazione clandestina di alcool con la pena da tre mesi a tre anni, mentre l'ulteriore attività associativa in tema di circolazione di alcool clandestino ricade sotto la norma generale dell'art. 416 c.p. ed è punita più gravemente. Ciò premesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza, sollevata per la disparità di trattamento sanzionatorio ricordato, perché, stante la specificità delle norme confrontate, non è consentito porre un problema di differenza di trattamento rispetto ad ipotesi di fatto diverse.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE