Cass. pen. n. 5791 del 4 febbraio 2000

Testo massima n. 1


I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata e alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti, e di reati diversi. Invero, i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura della associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti; l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Ne consegue che, è sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili entrambi i reati; anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra.

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