Cass. pen. n. 28582 del 6 luglio 2015
Testo massima n. 1
Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.
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