Cass. pen. n. 43681 del 29 ottobre 2015

Testo massima n. 1


Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di strage, atteso che era stato utilizzato un fucile a pompa calibro 12 caricato a pallettoni ed esplosione in sequenza di 5 colpi, in uno spazio non particolarmente ampio e visibilmente affollato da un numero consistente di altri individui, nove dei quali erano stati colpiti e, tra questi, uno mortalmente).

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