Cass. civ. n. 24696 del 24 novembre 2009

Testo massima n. 1


Ai fini del riconoscimento dello stato di buona fede del debitore il cui pagamento produce effetto liberatorio qualora effettuato a chi appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'art. 1189 c.c., deve tenersi conto della opinabilità e incertezza nell'individuazione del creditore, per cui non solo il vero e proprio errore di diritto ma anche il dubbio può costituire buona fede e, al limite, anche la piena convinzione personale circa la soluzione opposta a quella seguita con i propri comportamenti può far escludere la mala fede, ove le circostanze oggettive autorizzino a ritenere che, nel caso concreto, al problema possa essere data una soluzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la buona fede nel debitore che, nell'eseguire il pagamento in favore di un soggetto, si era uniformato alla tesi, pur non condivisa, adottata da una sentenza esecutiva).

Testo massima n. 2


Nel giudizio volto a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2913 c.c., del pagamento dei canoni di locazione effettuato dal conduttore di un immobile pignorato in favore del terzo che abbia acquistato il bene con atto successivo al pignoramento, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del predetto terzo, potendo l'inefficacia costituire oggetto di mera eccezione, opponibile a chi rivendichi un qualunque effetto negoziale incompatibile con il pignoramento e con i diritti del creditore pignoratizio, senza necessità che venga emessa una pronuncia in via principale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto, ove non siano in questione effetti che possano coinvolgere i diritti di terzi non evocati in giudizio.

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