Cass. pen. n. 39930 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Reati tributari - Dichiarazioni rese alla Guardia di finanza in sede ispettiva - Inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. - Utilizzabilità nel processo penale - Condizioni - Momento "indiziante" ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di reati tributari, le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., dalla persona sottoposta ad accertamento amministrativo sono utilizzabili nel processo penale nel solo caso in cui siano intervenute allorquando non era ancora emerso il superamento della prevista soglia di punibilità, dovendo individuarsi in tale momento quello in cui, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, con conseguente obbligo di rispettare le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. (Fattispecie relativa al delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.