Cass. pen. n. 5215 del 3 febbraio 2014

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Fattispecie relativa ai marchi "Armani", "Dior", "Lacoste", "Richmond").

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