Cass. pen. n. 40170 del 15 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. (Fattispecie relativa a sequestro di magliette riportanti al centro una dicitura di grandi dimensioni di un celebre marchio e sul collo un'altra, di piccole dimensioni, riferita a un altro produttore).
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