Cass. pen. n. 36016 del 19 settembre 2008
Testo massima n. 1
Integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva.
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