Cass. pen. n. 16821 del 23 aprile 2008
Testo massima n. 1
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione « ex ante» della riconoscibilità « ictu oculi» della grossolanità della falsificazione.
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