Cass. pen. n. 34652 del 27 settembre 2005
Testo massima n. 1
La norma che incrimina l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio connaturata all'azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.
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