Cass. civ. n. 4637 del 20 maggio 1996
Testo massima n. 1
L'art. 1189 codice civile — a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza — è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione, per cui viene meno la configurabilità di un adempimento civilmente sanzionabile — non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi