Cass. pen. n. 3028 del 5 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 474 c.p. sussiste ogni volta che venga accertato che si è svolto il commercio di prodotti con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato in relazione a magliette che portavano il marchio contraffatto “Chanel”, ritenendosi irrilevante che, sia per la sussistenza anche di un'altra dicitura non riconducibile alla predetta casa, sia per essere poste in vendita in una bancarella di mercato, l'acquirente potesse essere stato messo sull'avviso che si trattava di merce non genuina).
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