Cass. pen. n. 4003 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Confisca di beni già sottoposti a sequestro disposta nella sentenza di condanna in primo grado - Istanza di revoca ed eventuale appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Allegazione di elementi nuovi - Necessità - Conferma della confisca in appello - Istanza di revoca - Preclusione.


In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3031 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 3
Cod. Pen. art. 240 bis

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE