Cass. pen. n. 4003 del 25 ottobre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Confisca di beni già sottoposti a sequestro disposta nella sentenza di condanna in primo grado - Istanza di revoca ed eventuale appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Allegazione di elementi nuovi - Necessità - Conferma della confisca in appello - Istanza di revoca - Preclusione.
In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 3
Cod. Pen. art. 240 bis