Cass. pen. n. 40033 del 06 giugno 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Molestia o disturbo alle persone - Invio di messaggi mediante "instagram" o "facebook" - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l'invio di messaggi mediante le applicazioni "instagram" e "facebook", le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di "alert" o "preview", dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all'interazione immediata con il mittente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 15