Cass. pen. n. 40045 del 24 maggio 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Sentenza delle Sezioni Unite "Commisso" - Mutamento giurisprudenziale favorevole - Insussistenza - Giudicato esecutivo - Preclusione - Ragioni.
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., la decisione delle Sezioni Unite "Commisso", in punto di spazio detentivo minimo, non costituisce mutamento giurisprudenziale favorevole, idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività del provvedimento esecutivo, in quanto recepisce i criteri elaborati, in precedenza, dalla prevalente giurisprudenza in materia.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3